(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 2 1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 6 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), come sostituito dall'art. 34, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e' aggiunto il seguente: "6-bis. La giunta regionale puo' provvedere, con propria deliberazione, ad aggiornare i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse di cui alla deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), in relazione all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, riferito al comune di Aosta, verificatosi dalla data della deliberazione CIPE medesima alla data della deliberazione di giunta che fissa l'adeguamento. Tale adeguamento e' applicabile alle domande delle cooperative edilizie per le quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1998, n. 3 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), non erano stati adottati provvedimenti regionali di approvazione dei tassi di interesse posti a carico dei singoli soci.". 2. Dopo il conima 6-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 56/1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' aggiunto il seguente: "6-ter. I soci delle cooperative edilizie, di cui al comma 6-bis, finanziate ai sensi di leggi statali, possono, accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali in seguito all'adeguamento di cui al comma 6-bis e quello previsto dalla normativa statale. Le modalita' di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.". 3. Dopo il comma 6-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 56/1986, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e' aggiunto il seguente: "6-quater. I redditi da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dei comini 6-bis e 6-ter sono quelli assunti nei provvedimenti di approvazione dei tassi d'interesse a carico dei singoli soci, ai sensi degli articoli 20 e 21, come modificato dall'art. 2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, della legge n. 457/1978.".