(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      39 del 5 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 2
    1.  Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre
1986,  n.  6  (Norme  per la concessione di finanziamenti agevolati a
favore  delle  cooperative  edilizie),  come sostituito dall'art. 34,
comma 2,   della  legge  regionale  26  maggio  1998,  n.  35  (Nuova
disciplina  per  gli  alloggi  di edilizia residenziale pubblica), e'
aggiunto il seguente:
    "6-bis.   La   giunta  regionale  puo'  provvedere,  con  propria
deliberazione,  ad  aggiornare  i  massimali di mutuo, di reddito e i
relativi  tassi di interesse di cui alla deliberazione CIPE 30 luglio
1991  (Determinazione  dei  massimali  di mutuo e dei nuovi limiti di
reddito   per   l'edilizia  agevolata),  in  relazione  all'andamento
dell'indice  ISTAT  dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di
impiegati, riferito al comune di Aosta, verificatosi dalla data della
deliberazione  CIPE  medesima alla data della deliberazione di giunta
che fissa l'adeguamento. Tale adeguamento e' applicabile alle domande
delle  cooperative  edilizie  per  le  quali, alla data di entrata in
vigore  della  legge regionale 26 maggio 1998, n. 3 (Nuova disciplina
per  gli  alloggi di edilizia residenziale pubblica), non erano stati
adottati   provvedimenti  regionali  di  approvazione  dei  tassi  di
interesse posti a carico dei singoli soci.".
    2. Dopo  il  conima  6-bis  dell'art.  2 della legge regionale n.
56/1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' aggiunto il
seguente:
    "6-ter. I soci delle cooperative edilizie, di cui al comma 6-bis,
finanziate  ai  sensi  di  leggi  statali,  possono, accedere a fondi
regionali  diretti  all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla
differenza  tra  il  tasso  agevolato applicato ai mutui regionali in
seguito all'adeguamento di cui al comma 6-bis e quello previsto dalla
normativa  statale.  Le  modalita'  di erogazione del contributo sono
stabilite con deliberazione della giunta regionale.".
    3.  Dopo  il  comma  6-ter  dell'art.  2 della legge regionale n.
56/1986, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e' aggiunto il
seguente:
    "6-quater.  I  redditi  da  prendere  in  considerazione  ai fini
dell'applicazione  dei  comini  6-bis e 6-ter sono quelli assunti nei
provvedimenti  di  approvazione  dei  tassi  d'interesse a carico dei
singoli  soci,  ai  sensi  degli  articoli  20  e 21, come modificato
dall'art. 2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n.  9  (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti),  convertito,  con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n.
94, della legge n. 457/1978.".